{"id":5726,"date":"2016-03-16T10:04:40","date_gmt":"2016-03-16T09:04:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ioeilmioanimale.com\/?p=5726"},"modified":"2018-11-23T14:30:52","modified_gmt":"2018-11-23T13:30:52","slug":"leggi-sui-cani-favoriscono-integrazione-o-no","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ioeilmioanimale.com\/it\/cani\/vivere-con-il-cane\/leggi-sui-cani-favoriscono-integrazione-o-no\/","title":{"rendered":"Leggi sui cani: favoriscono l\u2019integrazione\u2026 oppure no?"},"content":{"rendered":"<p><!--more--><\/p>\n<p>Nel corso degli ultimi anni spinti dalle forti pressioni esercitate, da associazioni, enti e comuni cittadini, i legislatori (a livello nazionale, regionale e comunale) hanno cercato di <strong>favorire l&#8217;integrazione del cane all&#8217;interno della societ\u00e0 umana<\/strong>, cercando di diminuire sempre di pi\u00f9 lo spazio vietato ai cani.<\/p>\n<p><strong>A livello nazionale, nessuna norma impedisce ai cani di accedere ai luoghi pubblici<\/strong>: l\u2019<strong>art. 83<\/strong> <strong>lett. D)<\/strong> del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320\/1954), infatti, prevede solo che i cani possano accedere ai luoghi ed ai <strong>mezzi pubblici<\/strong> se condotti con guinzaglio e museruola.<\/p>\n<p>Mentre, l\u2019art. <strong>83 lett. C)<\/strong> sancisce che i cani debbano essere condotti nella pubblica via e in altri <strong>luoghi aperti al pubblico<\/strong> con il guinzaglio o, in mancanza, con idonea museruola (sebbene l&#8217;ordinanza concernente la tutela dell\u2019incolumit\u00e0 pubblica dalle aggressioni dei cani emessa dal Ministero della Salute in data 06 agosto 2013 affermi che nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico i cani debbano essere condotti SEMPRE a guinzaglio, di lunghezza massima pari a 1,5 metri).<\/p>\n<p><strong>\u00c8 vietato, invece, l\u2019accesso degli animali ai luoghi ove gli alimenti sono preparati<\/strong>, trattati o conservati (Reg. CE n. 852\/2004).<\/p>\n<h2>Quando la legge va nel verso giusto<\/h2>\n<p>Il problema subentra quando, su questa normativa, <strong>si inseriscono diversi provvedimenti, regionali o comunali<\/strong>. Infatti \u00e8 il sindaco che, di norma, decide in autonomia come regolare questa materia, emanando ordinanze o regolamenti specifici per la sua citt\u00e0.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"normal aligncenter size-full wp-image-5731\" src=\"https:\/\/www.ioeilmioanimale.com\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/leggi-guinzaglio-cani.jpg\" alt=\"leggi guinzaglio e luoghi pubblici per i cani\" width=\"660\" height=\"432\" srcset=\"https:\/\/www.ioeilmioanimale.com\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/leggi-guinzaglio-cani.jpg 660w, https:\/\/www.ioeilmioanimale.com\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/leggi-guinzaglio-cani-300x196.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 660px) 100vw, 660px\" \/><\/p>\n<p>Ci sono, tuttavia, alcuni esempi positivi in Italia, come nel caso della <strong>Regione Toscana<\/strong> che, nel 2009, <strong>ha emanato una legge regionale il cui <span style=\"text-decoration: underline;\">articolo 21 afferma che<\/span><\/strong>:<\/p>\n<p><em>\u00a0&#8220;Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em> I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonch\u00e9 ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.<\/em><\/li>\n<li><em> I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno. <\/em><\/li>\n<li><em> Il regolamento di cui all\u2019articolo 41, definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell\u2019accessibilit\u00e0.<\/em><\/li>\n<li><em> Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonch\u00e9 dei locali e degli uffici aperti al pubblico pu\u00f2 adottare misure limitative all\u2019accesso, previa comunicazione al sindaco.\u201d<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Molto simile \u00e8 la Legge Regionale n. 20\/2012 del <strong>Friuli Venezia Giulia<\/strong>, la quale <strong>prevede le stesse libert\u00e0 di frequentazione degli esercizi pubblici<\/strong> e aperti al pubblico.<\/p>\n<p>A livello comunale, il Regolamento per la tutela degli animali del <strong>Comune di Torino<\/strong>, solo per citarne uno, sancisce che<strong> il divieto di entrata nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici potr\u00e0 essere valido solo se motivato da comprovate ragioni igienico-sanitarie<\/strong>, preventivamente comunicate dal responsabile della struttura per iscritto all&#8217;Ufficio Tutela Animali del comune.<\/p>\n<div class=\"in_evidence\">\n<div class=\"in_evidence_intro\">LEGGI ANCHE <i class=\"fa fa-chevron-circle-right\"><\/i> <a href=\"https:\/\/www.ioeilmioanimale.com\/it\/cani\/vivere-con-il-cane\/guinzaglio-per-cani\/\" rel=\"noopener\">Guinzaglio per cani: fino a che punto limitare la sua libert\u00e0?<\/a><\/div>\n<\/div>\n<p>Il fatto di fornire delle ragioni scritte al Comune per poter apporre il divieto \u00e8 un grandissimo passo avanti rispetto alla situazione di altri luoghi italiani, in cui l\u2019entrata o meno \u00e8 una scelta assolutamente arbitraria del negoziante.<\/p>\n<h2>Quando le leggi sui cani esulano il buon senso<\/h2>\n<p>Come abbiamo detto, per\u00f2, sono i sindaci che hanno l&#8217;ultima parola. <strong>E, a volte, capita d\u2019imbattersi in alcune ordinanze parecchio bizzarre<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Il comune di Rota Imagna<\/strong>, in provincia di Bergamo, con l&#8217;ordinanza n\u00b0 600 del 03\/05\/2013 \u201cDisciplinare e regolamentare il rapporto tra la popolazione umana e le specie canine domestiche\u201d stabilisce che:<\/p>\n<p><em>\u201c\u00c8 fatto divieto assoluto di consentirne la libera circolazione dei cani, senza la presenza di un conduttore di una corporatura ed un peso proporzionato alla mole dell\u2019animale, in aree pubbliche e\/o di uso pubblico, senza l\u2019utilizzo dell\u2019apposito guinzaglio e\/o della museruola cos\u00ec come regolato al successivo punto n\u00b04.\u201d<\/em><\/p>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"normal wp-image-5729 alignleft\" src=\"https:\/\/www.ioeilmioanimale.com\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/divieto-cani.jpg\" alt=\"divieti per i cani\" width=\"380\" height=\"746\" srcset=\"https:\/\/www.ioeilmioanimale.com\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/divieto-cani.jpg 660w, https:\/\/www.ioeilmioanimale.com\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/divieto-cani-153x300.jpg 153w, https:\/\/www.ioeilmioanimale.com\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/divieto-cani-522x1024.jpg 522w\" sizes=\"(max-width: 380px) 100vw, 380px\" \/>Quindi in questo caso si vieta ad una persona di poter scegliere liberamente il tipo di cane con cui passare il resto della sua vita<\/strong>, dovendo eliminare determinate razze (o incroci) in proporzione al suo peso e al suo stato di salute. <strong>Cani di piccola e media taglia non avrebbero problemi<\/strong> a uscire indenni da questa normativa, <strong>ma cosa vogliamo fare di tutti quei cani sopra i 20\/25 chili<\/strong> (un cane di questo peso \u00e8 gi\u00e0 in grado di stendere un proprietario di 80kg ben allenato\u2026) che vivono in una famiglia che non \u00e8 adatta proporzionalmente a lui? <strong>Non pu\u00f2 pi\u00f9 uscire a fare i bisogni?<\/strong><\/p>\n<p><strong>A Muggia, provincia di Trieste<\/strong>, invece il \u201cRegolamento per la tutela ed il benessere degli animali\u201d del dicembre 2013 stabilisce che<\/p>\n<p>\u201c<em>1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l\u2019obbligo di raccogliere le deiezioni solide e provvedere al lavaggio con acqua delle deiezioni liquide prodotti dagli stessi sul suolo pubblico dell\u2019intero territorio comunale del Comune di Muggia, in modo da mantenere e preservare lo stato d\u2019igiene e decoro del luogo.<br \/>\nChiunque viola il presente comma viene punito con una sanzione amministrativa da 100,00 a euro 300,00.<br \/>\n2. L\u2019obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell\u2019intero territorio comunale comprese quelle destinate ai cani stessi\u2026\u201d<\/em><\/p>\n<p><strong>Quindi ogni proprietario dovrebbe uscire di casa con una bottiglietta<\/strong> (o un qualsiasi altro contenitore) d&#8217;acqua per pulire dove il cane fa la pip\u00ec. Ma il proprietario di un alano maschio cui piace <a href=\"https:\/\/www.ioeilmioanimale.com\/it\/cani\/vivere-con-il-cane\/comunicazione-del-cane-limportanza-delle-marcature\/\">marcare<\/a>\u00a0su ogni palo della luce, deve uscire con un camion cisterna? E versare dell\u2019acqua su una pip\u00ec, secondo il sindaco, la pulir\u00e0 o la sparger\u00e0 in un\u2019area ancora pi\u00f9 ampia?<\/p>\n<p><strong>Secondo il mio parere, ordinanze di questo tipo, mosse ovviamente dal tentativo di risolvere aspetti legati alla responsabilit\u00e0 civile e civica dei proprietari di cani<\/strong>, pi\u00f9 che favorire la pacifica convivenza di tutti, generano ancora pi\u00f9 malcontento.<\/p>\n<p>Non sarebbe pi\u00f9 intelligente che i comuni <strong>investissero risorse ed energie nella diffusione di una corretta educazione al rispetto degli altri<\/strong>? Magari spiegando ai proprietari che il problema non sia se lavino o meno, ma dove permettono al cane di fare pip\u00ec?<\/p>\n<p>Ci credo che si arrivi ad ordinanze simili, <strong>finch\u00e9 esistono proprietari che permettono al cane di marcare sulle vetrine, le sedie dei bar e perfino le gambe delle persone!<\/strong><\/p>\n<p>Non sarebbe meglio <strong>organizzare corsi di formazione per i proprietari di cani<\/strong>, incontri pubblici in cui poter discutere dei problemi che sorgono all&#8217;interno della comunit\u00e0, <strong>cercare di fornire spazi adeguati in cui recarsi a far sporcare i cani?<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":716,"featured_media":5727,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[128],"tags":[],"class_list":["post-5726","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-vivere-con-il-cane"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ioeilmioanimale.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5726"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ioeilmioanimale.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ioeilmioanimale.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ioeilmioanimale.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/716"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ioeilmioanimale.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5726"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.ioeilmioanimale.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5726\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7472,"href":"https:\/\/www.ioeilmioanimale.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5726\/revisions\/7472"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ioeilmioanimale.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5727"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ioeilmioanimale.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5726"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ioeilmioanimale.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5726"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ioeilmioanimale.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5726"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}